Festival di Sanremo, il Tar della Liguria ha parzialmente accolto il ricorso presentato da JE s.r.l., società di edizioni musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere musicale, relativo all’organizzazione e alla trasmissione della manifestazione. Una sentenza destinata a far discutere, che ora dovrà essere attentamente interpretata.
Di fatto il Tar ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai da parte del Comune di Sanremo affermando che si dovrà procedere a gara pubblica a partire dal 2026. I giudici amministrativi, lasciando fuori l’edizione del 2025 che si svolgerà come previsto, hanno stabilito che il Comune di Sanremo dovrà procedere a gara che vedrà l’apertura agli operatori del settore.
Cosa dice la Rai
Questa la replica della Rai:
I Giudici amministrativi hanno confermato l’efficacia della convenzione stipulata tra Rai e il Comune di Sanremo per l’edizione 2025, nonché la titolarità in capo a Rai del format televisivo da anni adottato per l’organizzazione del Festival. Il Tar Liguria ha giudicato irregolari soltanto le delibere con le quali il Comune di Sanremo ha concesso in uso esclusivo a Rai il marchio ‘’Festival della Canzone Italiana’’, nonché alcuni servizi ancillari erogati in occasione dell’organizzazione del Festival stesso. Dunque, nessun rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi.
La sentenza
Questo il dispositivo della sentenza, che è pubblica e può essere consultata sul sito Giustizia Amministrativa:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti e riuniti con ordinanza n. 213 del 27 marzo 2024, così provvede:
– dichiara inammissibile il ricorso principale iscritto al R.G. n. 627/2023;
– accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i motivi aggiunti al ricorso iscritto al R.G. n. 627/2023 e depositati in data 20 dicembre 2023 e, per l’effetto, annulla: (a) la delibera della Giunta comunale n. 314 del 21 novembre 2023 che ha approvato la bozza di convenzione con RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.; (b) la nota del 23 novembre 2023 con cui il Comune di Sanremo ha comunicato alla ricorrente che la manifestazione di interesse dalla stessa presentata in data 7 marzo 2023 è divenuta improcedibile;
– accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i motivi aggiunti al ricorso iscritto al R.G. n. 627/2023 e depositati in data 19 gennaio 2024 e, per l’effetto, annulla la delibera della Giunta comunale n. 345 del 4 dicembre 2023 che ha approvato la bozza di convenzione con RAI Pubblicità S.p.A.;
– dichiara improcedibili, sussistendo le ragioni ostative ad una pronuncia sul merito indicate in motivazione, le domande di annullamento e di declaratoria di inefficacia della convenzione, stipulata dal Comune di Sanremo con RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” e per lo svolgimento della 74ª e della 75ª edizione del “Festival della Canzone Italiana” per gli anni 2024 e 2025;
– dichiara improcedibili, sussistendo le ragioni ostative ad una pronuncia sul merito indicate in motivazione, le domande di annullamento e di declaratoria di inefficacia della convenzione, stipulata dal Comune di Sanremo con RAI Pubblicità S.p.A., per lo sfruttamento commerciale degli eventi collaterali e/o connessi con le edizioni 2024 e 2025 del “Festival della Canzone Italiana”;
– dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso iscritto al R.G. n. 627/2023 e depositati in data 20 dicembre 2023 e in data 19 gennaio 2024 nella parte in cui hanno ad oggetto gli atti di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
– rigetta la domanda di risarcimento del danno;
– dichiara inammissibili il ricorso principale iscritto al R.G. n. 801/2023 e i motivi aggiunti allo stesso;
– compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.





































